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Risarcimento Incidenti Stradali Teramo si occupa della richiesta di risarcimento per danni auto o infortuni, subiti in un sinistro stradale.

Sei stato vittima di un incidente stradale?

Affidati ad avvocati e periti, specializzati nel risarcimento del danno.

NESSUN COMPENSO CHIESTO AL CLIENTE.

E' a carico solo della compagnia assicurativa.

Il nostro servizio viene gestito a distanza; non è richiesta la presenza del cliente in ufficio.

Inoltrata la documentazione, contatteremo la compagnia assicurativa seguendo la pratica fino al risarcimento, che l'assicurazione pagherà direttamente sul conto corrente del cliente.

Il servizio non ha alcun costo per il cliente. I nostri compensi saranno infatti richiesti solo alla compagnia assicurativa.

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- COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

- RISARCIMENTO DANNI AUTO

- RISARCIMENTO DANNI FISICI

- STRUMENTI UTILI

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COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

In caso di sinistro stradale bisogna essere preparati su quelli che sono i propri diritti, ma anche i propri doveri.


La prima cosa è accertarsi che non ci siano stati feriti. Se ci fossero allora siamo obbligati a chiamare immediatamente i soccorsi, oltre alle forze dell’ordine, e attendere il loro arrivo aiutando nel frattempo, nei limiti delle nostre possibilità, la persona o le persone ferite.

La seconda cosa da fare è cercare di documentare l’accaduto. Quasi tutti hanno un cellulare con camera fotografica. L’ideale è fare foto della strada, documentando: la direzione delle parti coinvolte; la segnaletica stradale (cartello di stop, dare la precedenza, senso unico, ecc); ovviamente fare foto dei veicoli coinvolti, delle targhe, dei rispettivi danni e della loro posizione (prima che i veicoli vengano spostati).

Nel caso ci sia accordo sulla dinamica, allora la cosa migliore è compilare il modulo Cai (constatazione amichevole di incidente, detto anche Cid). Nella sezione strumenti utili vi sono collegamenti a un modulo Cai stampabile e alle relative istruzioni di compilazione. Il modulo Cai va compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambe le parti. Andranno anche segnalati i nomi di eventuali testimoni e di eventuali feriti (ad esempio di trasportati). Nostro consiglio è anche quello di fotografare la polizza assicurativa e i documenti d’identità della controparte.

Se invece non si trovasse un’intesa, sempre con la massima serenità possibile (litigare non porta a nulla) l’unica cosa da fare è chiamare le forze dell’ordine. Nell’attesa del loro arrivo, preoccupatevi di fare le foto di tutto e di reperire eventuali testimonianze. Saranno poi le forze dell’ordine a reperire tutte le dichiarazioni e a redigere un verbale del sinistro.

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RISARCIMENTO DANNI AUTO

In un incidente stradale, ai sensi dell’art. 2054 c.c., si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Significa che i conducenti estranei ai fatti devono dimostrare di non avere colpe, chiarendo la dinamica del sinistro.

Il proprietario del veicolo, inoltre, è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il danneggiato può quindi scegliere di agire contro il conducente oppure nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del sinistro, se non sono la stessa persona.


Per far valere i nostri diritti l’art. 2947 c.c. indica in 2 anni la prescrizione per il risarcimento del danno subito in un incidente stradale. Tali termini si allungano se il fatto è considerato dalla legge come reato.

In caso di sinistro tra due parti assicurate in Italia, in assenza di feriti gravi, a risarcire sarà la propria compagnia assicurativa (cosiddetto Risarcimento Diretto).


Negli altri casi (sono coinvolte più di due parti; non c’è stata collisione tra i veicoli; uno dei veicoli coinvolti abbia un’assicurazione estera; è coinvolto uno o più veicoli non assicurati; sono coinvolti ciclomotori non muniti di targa o con mezzi agricoli; vi sono state persone con macro-invalidanti)

si seguirebbe la cosiddetta “procedura ordinaria” (in regime RC Auto) e pagare il risarcimento sarà la compagnia assicurativa del responsabile civile.


In assenza di fatti gravi, il danneggiato ha due anni di tempo per attivarsi per ottenere il proprio risarcimento. La compagnia assicurativa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni materiali, che si riducono a 30 giorni in caso di sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole di incidente.


Nel caso in cui al danneggiato sia stata negata la richiesta di risarcimento dei danni, non abbia ricevuto alcuna risposta dalla compagnia assicurativa o qualora il danneggiato consideri non adeguata l’offerta risarcitoria, oltre alla possibilità di potersi attivare con le specifiche procedure di reclamo Ivass, il legislatore ha ideato la procedura della negoziazione assistita, da attivare obbligatoriamente prima di ricorrere all’azione giudiziale.​


Cosa fare se l'auto vale meno della riparazione


A seguito di un incidente stradale, spesso si ha la spiacevole sorpresa di avere preventivi di riparazione maggiori del valore dell’autovettura.​


Il danneggiato, quindi, è costretto ad accollarsi la differenza rispetto al costo di riparazione. In alternativa può però liberamente decidere di non riparare il veicolo.


In questi casi la compagnia, oltre al valore ante sinistro del veicolo danneggiato, è tenuta a risarcire anche alcuni costi accessori, quali: costo per la demolizione, bollo auto non goduto, F.R.A.M. (cioè un rimborso per il tempo necessario al reperimento di un veicolo alternativo), oltre alle spese del passaggio di proprietà per l’acquisto di un altro veicolo.

Dalla quantificazione di tali costi accessori potrebbe però delinearsi la possibilità di poter richiedere la riparazione in forma specifica, cioè richiedere la riparazione dell’auto, senza aggravio di costi.


Tale diritto è disciplinato dall’articolo 2058 del Codice Civile, secondo il quale richiedere il risarcimento in forma specifica (quindi la riparazione dell’auto) è un diritto per il danneggiato, quando è concretamente possibile ripristinare il bene danneggiato e quando non costituisce un onere sproporzionato in capo al danneggiante, cioè quando il costo di riparazione (al netto dell’Iva) combacia con la somma delle voci del risarcimento in forma equivalente.


Questa possibilità, però, non è applicabile quando: il bene danneggiato non è riparabile o quando la riparazione risulta essere eccessivamente onerosa a carico del danneggiante.


Sinistro stradale con veicoli esteri


Potrebbe ad esempio accadere di essere coinvolti, in Italia, in un sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero. Per questa tipologia di sinistro occorre seguire una procedura specifica, che porti alla nomina di una compagnia assicurativa italiana, incaricata di risarcire il danno per conto della compagnia estera del veicolo responsabile del sinistro.


Per procedere, oltre ai dati richiesti per un comune sinistro (Data e località dell’incidente; Nazionalità e targa del veicolo estero; Marca e modello del veicolo estero; Breve descrizione dell’incidente; Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo Cai); Estremi rilasciati dall’autorità eventualmente intervenuta dopo il sinistro), se disponibili, anche le seguenti informazioni potrebbero essere molto utili per una più rapida definizione del risarcimento: Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero; Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero; Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero; Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero; Copia dei documenti eventualmente forniti dal conducente estero).


Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero, verrano allora svolti degli accertamenti nel Paese di presunta immatricolazione del veicolo. Le ricerche vengono svolte interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero. Le norme che regolano i rapporti tra Bureaux prevedono un termine di 6 settimane per la risposta.


Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada


Altra tipologia di sinistro particolarmente complessa, è quella che prevede l’inoltro della richiesta del risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.


Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo costituito a tutela dei danneggiati che rimangono coinvolti in incidenti stradali causati da pirati della strada, da veicoli non coperti da assicurazione o assicurati con una Compagnia assicurativa fallita o in fallimento.


Il Fondo è finanziato con una piccola quota del premio assicurativo pagato da ciascun automobilista o motociclista. In caso di sinistro con veicoli non identificati o non assicurati il Fondo risarcirà sia i danni fisici e che i danni a cose. Per i danni a cose vi è una franchigia di €. 500.


Il Fondo è obbligato a risarcire i danni fino al limite del massimale, per sinistro, pari a €. 6.070.000 per danni alle persone e a €. 1.220.000 per danni alle cose.


Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera per il tramite di diverse compagnie assicurative. Nel Veneto il servizio è gestito dalla Società Cattolica Assicurazioni.

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RISARCIMENTO DANNI FISICI

Per far valere i nostri diritti l’art. 2947 c.c. indica in 2 anni la prescrizione per il risarcimento del danno subito in un incidente stradale. Tali termini si allungano se il fatto è considerato come reato.


In caso di danni fisici, subiti in un sinistro stradale, la compagnia assicurativa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 90 giorni, dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi invalidanti.


Per il conducente il risarcimento delle lesioni subite dipenderà dalle eventuali responsabilità riscontrate nel sinistro. Il trasportato, invece, avrà diritto al risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento delle responsabilità. Anche nel caso fosse trasportato sul veicolo responsabile del sinistro o si fosse infortunato in un sinistro in cui non vi erano altre parti coinvolte.


L’infortunio è di “lieve entità”, se l’invalidità riscontrata è pari o inferiore a 9 punti percentuali (lesioni micro-permanenti). Con il decreto del 22 luglio 2019, sono stati aggiornati gli importi per le lesioni micro-permanenti, portando il punto base per l'invalidità a €. 814,27, mentre il risarcimento per un giorno d’inabilità temporanea a €. 47,49.

Il danno fisico è di “grave entità”, se l’invalidità permanente riscontrata è superiore a 9 punti percentuali (lesioni macro-permanenti). Per il calcolo del risarcimento per lesioni macro-permanenti si fa riferimento alle tabelle depositate presso il Tribunale di Milano, mentre per il risarcimento di un singolo giorno d’inabilità temporanea, il valore riconosciuto è pari a €. 98,00 (personalizzabile fino a un massimo di: € 147,00).

Gravi infortuni (Vittime delle Strada)

Guardando le statistiche bisogna purtroppo costatare che ogni anno, in Italia, muoiono circa 4000 persone vittime di un sinistro stradale e dei 300.000 feriti annui, oltre ventimila sono disabili gravi.

Nella nostra decennale esperienza abbiamo affrontato molti casi, anche con feriti gravi o conducenti o trasportati deceduti nel sinistro.


In questi casi il nostro studio anticiperà tutte le spese, assumendosi tutti rischi economici legati alla gestione del sinistro, anche per eventuali vertenze legali da intraprendere. Il nostro compenso sarà richiesto alla compagnia assicurativa in percentuale al risarcimento ottenuto dal nostro cliente. Quindi ottenere il massimo risarcimento, sarà un obiettivo condiviso con il nostro cliente.

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STRUMENTI UTILI

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COME COMPILARE UN CAI

Collegamento al modulo cai (cid), e alle relative note per una corretta compilazione.

Link: Modulo Cai

Link: Note per la compilazione

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VERIFICA COPERTURA RC AUTO

Collegamento al Portale dell’Automobilista, con cui verificare la copertura assicurativa dei veicoli a motore immatricolati in Italia.

Link sito: Portale dell’Automobilista

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ELENCO COMPAGNIE ASSICURATIVE

Collegamento al sito Ania, in cui sono riportati gli elenchi delle compagnie assicurative, per le coperture rc Auto, distinti tra imprese italiane e imprese estere.

Link sito: Ania

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ARCHIVIO INDIRIZZI PEC

Collegamento al sito IniPec in cui il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano.

Link sito: IniPec

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QUOTAZIONI AUTO E MOTO

Di seguito riportiamo alcuni collegamenti a siti specializzati, che restituiscono una valutazione indicativa del veicolo ante sinistro.

Link sito: Quattroruote

Link sito: Autoscout24

Link sito: Moto.it

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CALCOLO CODICE FISCALE

Collegamento al sito del Portale del Cittadino, con cui calcolare il codice fiscale partendo dai dati anagrafici. Calcola online e stampa il tuo codice fiscale.

Link sito: Portale del Cittadino

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CALCOLO BOLLO AUTO

Collegamento al sito dell’Agenzia delle Entrate, in cui poter avere una visura, per targa, con i dati del veicolo e il calcolo del relativo bollo.

Link sito: Agenzia delle Entrate

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CODICE DELLA STRADA

Tutto ciò che riguarda la circolazione stradale è regolamentato dal Codice della Strada. Di seguito il collegamento al sito dell'ACI dove trovare il Codice della Strada, completo di tutti gli articoli.

Link sito: Aci

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UFFICIO GESTIONE SINISTRI

Telefono 045 20 21 402

Fax 045 85 99 003

info@tutelia.it

SEDE OPERATIVA NORD

Corso Milano 130, Verona

SEDE LEGALE

Via Evangelista Torricelli 71/a, Verona

SEDE OPERATIVA CENTRO-SUD

Via G. Milli 15, Teramo

Teramo: Elenco
Teramo: Testimonianze

Mi sono rivolta all’ufficio Risarcimento Incidenti Stradali perché sono stata coinvolta in un sinistro con un’auto straniera. Il mio assicuratore e il mio carrozziere mi hanno consigliato di chiamare un avvocato. Amici mi hanno suggerito lo studio legale Risarcimento Incidenti Stradali. Sono stati professionali e in poco più di un mese ho avuto il mio risarcimento.

Nicoletta P.

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